Sez. L - , Sentenza n. 4943 del 20/02/2019 (Rv. 652916 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI | Permessi retribuiti - Utilizzazione - Partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - Altri usi - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Risoluzione del rapporto - Liceità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITÀ - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - PERMESSI - DIRIGENTI PROVINCIALI E NAZIONALI
I permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 st.lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi, comportando una assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile, può giustificare la risoluzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)