Sez. L, Sentenza n. 4396 del 02/07/1988 (Rv. 459377 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - COMPONENTI DEI SEGGI - DIRITTO A FERIE RETRIBUITE - PER ELEZIONI EUROPEE - ESTENSIONE - LIMITI.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - COMPONENTI DEI SEGGI - DIRITTO A FERIE RETRIBUITE - PER ELEZIONI EUROPEE - ESTENSIONE - LIMITI.*
La previsione dell'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. Sulla elezione della camera dei deputati), secondo cui ai lavoratori dipendenti impegnati nei seggi elettorali è riconosciuto il diritto a tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi o aziendali in vigore, è operante anche con riferimento all'analogo impegno che abbia avuto luogo in occasione delle elezioni europee, stante il rinvio che l'art. 51 della legge n. 18 del 1979 sulle elezioni europee fa al suddetto d.P.R. n. 361 del 1957 per tutto quanto da essa non risulti diversamente regolato. Tuttavia, essendo tale rinvio espressamente disposto nei limiti della compatibilità, il menzionato diritto va commisurato alla minor durata delle elezioni europee rispetto a quelle per la camera dei deputati, talché il periodo di ferie retribuite dovute al lavoratore corrispondentemente si riduce da tre a due giorni. (Conf 6875/87, mass n 455070; (Conf 5800/84, mass n 437482).*
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 24/01/1979 num. 18 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)