Sez. L, Sentenza n. 1062 del 29/01/2000 (Rv. 533305 - 01)
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI | Lavoratori dipendenti in esse impegnati - Diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni stesse - Sussistenza anche per i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali relative alle elezioni europee - Durata del periodo di ferie retribuite inferiore per le elezioni europee rispetto al periodo riconosciuto per le elezioni della Camera dei Deputati - Computo del periodo stesso - Criteri.
ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI
L'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. sulla elezione della Camera dei Deputati), sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 1990 e autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge n. 69 del 1992, secondo cui "coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali... hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni" è operante anche per le elezioni europee (stante il rinvio dell'art. 53 della legge n. 18 del 1979 al d.P.R. n. 361 del 1957), con la specificazione che, essendo la durata delle operazioni relative a tali ultime elezioni inferiore a quella delle operazioni relative alla Camera dei Deputati, il periodo di ferie retribuite - dal cui computo vanno escluse le giornate festive o non lavorative, tal ché se le operazioni elettorali ricadono in tutto o in parte in tali giornate il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative ovvero al pagamento dell'indennità sostitutiva - si riduce proporzionalmente da tre giorni (periodo previsto nel testo originario dell'art. 119 cit.) a due giorni.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1, Legge 24/01/1979 num. 18 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)