Sez. 1, Ordinanza n. 382 del 20/02/1973 Cc. (dep. 25/07/1973) Rv. 124662 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVA VERIFICAZIONE DEL PROFITTO E DEL DANNO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVA VERIFICAZIONE DEL PROFITTO E DEL DANNO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Essendo caratterizzante della truffa il perseguimento, da parte dell' agente, di un profitto cui e necessariamente correlativo il danno patrimoniale del soggetto passivo, ed avendosi la realizzazione dell'evento costitutivo del reato nel momento di conseguimento di tale profitto e di correlativo danno patrimoniale del soggetto passivo, il momento consumativo della truffa deve essere posto in coincidenza con il momento di effettivo conseguimento del profitto(e di effettiva produzione del danno patrimoniale). Pertanto nel caso di una compravendita fraudolenta in cui al soggetto passivo, privo di occhiali e incapace di leggere il foglio sottopostogli, sia fatta firmare una lettera di commissione per l'acquisto di unĂ radiolinĂ , facendogli credere che si tratta di una formalita per la spedizione di un pacco-premio al suo indirizzo, il profitto per il soggetto attivo, postosi come venditore, consiste nel conseguimento del prezzo della cosa venduta, e il danno si verifica in concreto con il pagamento totale o parziale del prezzo, onde il profitto e il danno costitutivi del delitto di truffa possono essere considerati come realizzati soltanto nel momento in cui l'acquirente raggirato effettua, in tutto o in parte, il pagamento. (V 120886, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)