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Sez. 2, Sentenza n. 2861 del 26/04/1983 (Rv. 427774 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - GIUDIZIO DI DIVISIONE DI UN FONDO RUSTICO - PROPOSIZIONE, DA PARTE DI UN CONDIVIDENTE, DI AZIONE DI RISCATTO DELLA QUOTA DI COMUNISTA EX ART. 8, DECIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - CONTROVERSIA RELATIVA - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DELLA DIVISIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427774-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - GIUDIZIO DI DIVISIONE DI UN FONDO RUSTICO - PROPOSIZIONE, DA PARTE DI UN CONDIVIDENTE, DI AZIONE DI RISCATTO DELLA QUOTA DI COMUNISTA EX ART. 8, DECIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - CONTROVERSIA RELATIVA - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DELLA DIVISIONE.*

L'art. 727 cod. civ. - secondo il quale, ai fini della divisione, le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota - comporta che la formazione concreta delle quote è condizionata in modo imprescindibile dall'entità di ciascuna di esse, per cui l'entità maggiore o minore di una o più quote influisce in maniera decisiva sulla Determinazione concreta delle singole porzioni. Pertanto, se, promosso giudizio di divisione di un fondo rustico, taluno dei condividenti proponga Azione di riscatto della quota di altro comunista, ai sensi dell'art. 8, decimo comma, della legge n. 590 del 1965, quest'ultima controversia è pregiudiziale rispetto all'attuazione della divisione, in quanto, ove detto riscatto abbia esito favorevole, la quota del riscattante risulta aumentata per effetto dell'acquisizione della quota del riscattato, mentre costui non è più titolare di alcuna quota, con conseguente assoluta diversità della concreta formazione dei lotti rispetto a quella che risulterebbe in ipotesi di persistenza del diritto del riscattato sulla propria quota. (V 883/72, mass n 357115, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)