Sez. 2, Sentenza n. 883 del 22/03/1972 (Rv. 357115 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - CRITERI LEGALI - DEROGABILITA - PRESUPPOSTI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - IN GENERE - FORMAZIONE DELLE PORZIONI - CRITERI LEGALI - DEROGABILITA - PRESUPPOSTI.*
Il criterio preminente in Sede di divisione giudiziale consiste nella formazione di porzioni concrete tali da mantenere inalterata la proporzione fra i valori delle corrispondenti quote ideali di comproprieta del tutto indiviso. La norma, secondo cui ciascuna porzione deve comprendere una quantita di beni di uguale natura e qualita in proporzione dell'entita di ciascuna quota, e derogabile dal giudice, qualora il rispetto di tale criterio renda praticamente inattuabile o scomoda o non conveniente la divisione in natura.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)