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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4818 del 11/03/2015 (Rv. 634696 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Impugnabilità per vizi propri - Ammissibilità - Impugnabilità per vizi dell'accertamento - Esclusione - Eccezione - Conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica della cartella.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634696-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l'accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)