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Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376573 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ESENZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376573-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ESENZIONE.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ingiunge il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni depenalizzate del codice della strada, il prefetto medesimo e parte in qualita di organo dello stato, e quindi beneficia, ove proponga ricorso per Cassazione, dell'esenzione dal deposito per il caso di soccombenza, a norma dell'art 364 terzo comma n 2 cod proc civ. (V 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)