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Sez. U, Sentenza n. 3497 del 11/11/1974 (Rv. 372012 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - CONTENUTO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OPPOSIZIONE - OGGETTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372012-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA EX LEGGE N 317 DEL 1967 - CONTENUTO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OPPOSIZIONE - OGGETTO - CONTESTAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO.*

L'ordinanza emanata a norma della legge 3 maggio 1967 n 317, sulla depenalizzazione delle contravvenzioni (alle norme sulla circolazione stradale ed ai regolamenti locali) contiene, oltre ad un'ingiunzione di pagamento, costituente titolo esecutivo, una statuizione di accertamento dell'infrazione commessa, la quale costituisce il fondamento dell'atto di ingiunzione. Pertanto, l'opposizione contro la detta ordinanza, prevista dall'art 9 della citata legge, diversamente da quella proponibile contro l'ingiunzione fiscale di cui al RDL 14 aprile 1910 n 639, non si appunta direttamente contro l'ingiunzione di pagamento e non instaura, quindi, un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale si contesti il diritto della pa creditrice di riscuotere coattivamente la somma richiesta. Essa si dirige invece, immediatamente contro l'accertamento dell'infrazione e solo in via mediata investe il momento esecutivo dell'ordinanza rappresentato dall'ingiunzione di pagamento. Da tanto consegue che la legittimazione passiva a resistere alla opposizione spetta alla medesima autorita che ha emanato l'ordinanza e che possiede uno specifico interesse alla sua conservazione e non all' amministrazione creditrice della somma richiesta. Tale conclusione comporta che, l'opposizione contro le ordinanze prefettizie nel caso di infrazione alle norme sulla circolazione stradale debbono essere proposte nei confronti del prefetto e non del ministro dell' interno nei cui riguardi lo stesso prefetto gode, per quanto attiene all'emanazione delle suddette ordinanze, della piu ampia autonomia, agendo come organo sottratto ad ogni potere gerarchico. (V 1387'73, mass n 364049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 3, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)