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Sez. 5, Sentenza n. 18097 del 13/04/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247147 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in correità - Assenza di riscontri individualizzanti - Operatività della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247147-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in grado di dimostrarne la compatibilità col "thema decidendum" proprio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della "corroboration" - che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata - imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente "ad personam".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)