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Sez. 4 - , Sentenza n. 22740 del 16/07/2020 Cc. (dep. 28/07/2020) Rv. 279515 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni accusatorie di persona incolpata del medesimo reato o di reati connessi o collegati - Criteri di valutazione - Carattere parzialmente individualizzante degli elementi di riscontro – Sufficienza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279515-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci anche solo parzialmente o tendenzialmente "individualizzanti", in quanto la verifica dell'attendibilità di tali dichiarazioni pertiene ad una fase segnata dalla fluidità dell'incolpazione, in cui non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un consistente grado di probabilità. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva ritenuto sufficienti, a supporto della chiamata in correità per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e delle dichiarazioni etero accusatorie per il delitto di estorsione, i servizi di osservazione che confermavano gli incontri tra il dichiarante e l'indagato e la restituzione, da parte del secondo, della carta di identità e di un assegno, poi sequestrato, compilato dal dichiarante, di importo pari alla somma da lui asseritamente dovuta per la perdita di una parte dello stupefacente consegnatogli dall'indagato, in relazione al quale, con i motivi di ricorso, era stata censurata la natura di riscontro individualizzante, perché privo della necessaria estrinsecità in quanto proveniente dallo stesso dichiarante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)