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Sez. L, Sentenza n. 3521 del 13/06/1984 (Rv. 435526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI INADEMPIENZE DI GRAVITÀ TALE DA GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI INADEMPIENZE DI GRAVITÀ TALE DA GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE - AMMISSIBILITÀ.*

La previsione in Sede di contrattazione collettiva delle specifiche inadempienze che vengono considerate di gravità tale da integrare la giusta causa di licenziamento del lavoratore, anche se non può essere svalutata ai fini di una dichiarazione generica della gravità dell'inadempienza, non può tuttavia esimere il giudice dalla necessità di accertarne in concreto la reale entità e gravità rispetto al comportamento del dipendente: ciò per il carattere preminente della volontà legislativa, nel senso che la valutazione dell'inadempienza nell'autonomia negoziale trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966. (Conf 203/83, mass n 425028; (Conf 307/77, mass n 383844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)