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Sez. L, Sentenza n. 307 del 20/01/1977 (Rv. 383844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI SPECIFICHE INADEMPIENZE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRANTI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE IN CONCRETO LA GRAVITA DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI SPECIFICHE INADEMPIENZE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRANTI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - DOVERE DEL GIUDICE DI ACCERTARE IN CONCRETO LA GRAVITA DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE - PERSISTENZA.*

La previsione in Sede di contrattazione collettiva delle specifiche inadempienze che vengono considerate di tale gravita da integrare la giusta causa di licenziamento del lavoratore, anche se non puo essere svalutata ai fini di una dichiarazione generica della gravita dell'inadempienza, tuttavia non puo esimere il giudice dalla necessita di accertarne in concreto la reale entita e gravita rispetto al comportamento del dipendente: cio per il carattere preminente della volonta legislativa, nel senso che la valutazione della gravita dell'inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravita voluti dalla legge, ai sensi dell'art 2119 cod civ, richiamato dall'art 1 della legge n 604 del 1966. (V 3027/67, mass n 330761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)