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Sez. U, Sentenza n. 12869 del 02/12/1992 (Rv. 479867 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini | Di inizio e ultimazione per la realizzazione dell'opera pubblica - Obbligo di specificazione da parte della P.A. - Adempimento implicito - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479867-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Termini

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'obbligo della pubblica amministrazione di specificare i termini di inizio e di ultimazione relativi alla realizzazione dell'opera pubblica, pur essendo funzionale alla realizzazione della garanzia costituzionale riconosciuta alla proprietà privata, può, in deroga al disposto dell'art. 13, primo comma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ritenersi implicitamente adempiuto attraverso la identificazione dei termini suddetti con i limiti temporali riservati "ex lege" agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)