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Sez. 1, Sentenza n. 12242 del 03/12/1997 (Rv. 510656 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO | Programma di edilizia scolastica - Decreto di vincolo delle aree ritenute idonee - Dichiarazione implicita di pubblica utilità - Termine biennale per i lavori e la procedura - Termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Coincidenza - Atti successivi della procedura - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510656-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI P.U. - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO

Con riguardo alla procedura espropriativa in attuazione di un programma di edilizia scolastica, regolata dalla legge 28 luglio 1967 n. 641, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel decreto di vincolo dell'area ritenuta idonea allo scopo (art. 14), ed è efficace per la durata di due anni, che rappresentano altresì il termine richiesto dall'art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 per il compimento dei lavori e della procedura espropriativa, senza che a successivi atti della procedura possa essere attribuito valore di nuova dichiarazione di pubblica utilità, in particolare all'approvazione del progetto, che vale solo a conferire il carattere di indifferibilità e urgenza ai lavori necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 641 art. 14 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)