Sez. 1, Sentenza n. 13900 del 19/09/2003 (Rv. 567016 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Convocazione obbligatoria - Soggetti aventi diritto - Fideiussore dell'assuntore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
In tema di fallimento, il combinato disposto degli artt. 124, comma secondo e 137 legge fall. va interpretato nel senso che l'obbligatorietà della convocazione in camera di consiglio, in ipotesi di risoluzione del concordato fallimentare, si estende anche al soggetto che, come patto di concordato, abbia prestato fideiussione a favore dell'assuntore, venendosi quegli a trovare, ai fini dell'(in) adempimento, nella stessa posizione nella quale si trova il garante rispetto al fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)