Sez. 1, Sentenza n. 9528 del 20/07/2000 (Rv. 538576 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Previa convocazione del fallito e dei suoi fideiussori dinanzi al Tribunale nella sua composizione collegiale - Necessità - Esclusione - Convocazione dinanzi al giudice delegato - Sufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO
In tema di risoluzione del concordato fallimentare, l'art. 137 legge fall., prevedente che, prima della relativa pronuncia, il debitore e i suoi fideiussori compaiono dinanzi al Tribunale, non va inteso nel senso che sia richiesta necessariamente la previa comparizione dinanzi al Tribunale nella sua composizione collegiale, essendo sufficiente che il debitore e i fideiussori siano previamente invitati a comparire dinanzi al giudice delegato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)