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Sez. L, Sentenza n. 2055 del 22/03/1986 (Rv. 445257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ - LIMITI DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione non costituisce una regola generale dell'ordinamento giuridico, ma risulta da questo adottato solo in taluni casi, come per determinare la base di calcolo dell'indennità di mancato preavviso e di anzianità a norma dell'art. 2121 cod. civ., mentre in ogni altro caso, in cui la legge richiami genericamente la nozione di retribuzione senza prescrivere che in essa debbano essere computati tutti gli emolumenti a carattere retributivo corrisposti al lavoratore, rimane affidata all'autonomia contrattuale delle parti la Determinazione della misura, delle modalità e dei tempi di erogazione della retribuzione, purché non ne derivi violazione dei criteri di sufficienza e di proporzionalità della stessa, quali posti dall'art. 36 cost.. (nella specie la S.C. ha ritenuto la legittimità della clausola di un contratto collettivo che limitava la corresponsione del "contributo supplementare pasto" - speciale indennità prevista per compensare i lavoratori del disagio derivante dalla brevità dello intervallo per il pasto meridiano - soltanto alle giornate di effettiva presenza al lavoro e quindi ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, invocando erroneamente un generale principio di omnicomprensività della retribuzione, aveva affermato che la indennità suddetta doveva essere inclusa anche nella retribuzione spettante nei giorni di ferie, di malattia, di permessi e di congedi retribuiti). (V 1075/84, mass nn 433232 e 433233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)