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Sez. L, Sentenza n. 8297 del 10/11/1987 (Rv. 455891 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - CRITERIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 297 DEL 1982 - SALVEZZA DEI DIRITTI MATURATI ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455891-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI ANZIANITÀ - CRITERIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ - CARATTERE GENERALE - ESCLUSIONE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 297 DEL 1982 - SALVEZZA DEI DIRITTI MATURATI ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONSEGUENZA.*

Il criterio dell'onnicomprensività della retribuzione non costituisce un principio generale dell'ordinamento, ma risulta adottato solo in specifici casi e, in particolare, in tema di Determinazione dell'indennità di anzianità, dall'art. 2121 cod. civ., nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 297 del 1982 (la quale fa invece salva, quanto alle componenti della retribuzione annua da prendere a base del calcolo per la Determinazione della indennità di fine rapporto, la eventuale diversa previsione dei contratti collettivi). Peraltro, la nuova disciplina introdotta da tale legge non pregiudica i diritti già maturati in capo al lavoratore, alla data della sua entrata in vigore (1 giugno 1982), in base alla normativa precedente, in quanto, a norma del primo comma dell'art. 5 della stessa legge, la indennità di anzianità deve determinarsi, in relazione al periodo anteriore a detta data, secondo la disciplina previgente e, in relazione al periodo successivo, secondo la nuova normativa, cumulandosi i due trattamenti. (V 3256/86, mass n 446249; (V 2360/86, mass n 445485; (V 2055/86, mass n 445257; (V 510/86, mass n 444106; (V 1231/85, mass n 439345; (V 1069/84, mass n 433228).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)