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Sez. L, Sentenza n. 6002 del 23/04/2001 (Rv. 546292 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposto - Venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto o composizione bonaria della controversia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546292-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

L'adozione della pronunzia di cessazione della materia del contendere postula una composizione bonaria della controversia o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto, quale la spontanea soddisfazione, da parte dell'obbligato, della pretesa dedotta in giudizio e senza che, su tale circostanza, residui controversia tra le parti; ne consegue che a tale pronunzia non può ricorrersi allorché l'interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto. (Sulla base di tale principio, è stata cassata la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal giudice del merito in un caso nel quale - avendo i lettori di lingua straniera presso l'Università cumulato un'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l'Università, una azione di nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lettorato e, infine, una azione intesa a conseguire la tutela reale tipica "ex" art. 18 statuto dei lavoratori - erano sopraggiunti un decreto rettorale di reintegrazione nel posto di lavoro fino all'ottobre 1994 e, successivamente, a partire dall'anno accademico 1994 - 1995, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato; e ciò, avendo la S.C. affermato che la regolazione novativa del precedente assetto non incideva, nella permanenza del contrasto tra le parti, sulla soddisfazione degli interessi sostanziali, fatti valere con la domanda giudiziale, alla reintegrazione e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, restando impregiudicata la questione della fondatezza o meno della pretesa azionata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)