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Sez. 3, Sentenza n. 14775 del 02/08/2004 (Rv. 576135 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Declaratoria d'ufficio - Presupposti - Conflittualità residua relativa alle spese - Condizione ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Liquidazione delle spese in base alla soccombenza virtuale - Necessità.
Stato
decisa il 2004-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576135-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)