Sez. 3, Sentenza n. 510 del 14/03/1962 (Rv. 250799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE E DELLA DECISIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE E DELLA DECISIONE.*
Le domande di restituzione di riduzione in pristino ecc possono essere proposte sia congiuntamente con la citazione per la riassunzione del giudizio in Sede di rinvio, ed essere in questa contenute (ed e l'ipotesi piu normale ed ovvia), ma possono (argomento ex art 144 disp attuaz) essere anche proposte anteriormente, come posteriormente (anche dopo l'anno fissato per la riassunzione del processo di rinvio). La pronuncia su tali domande, puo essere contestuale a quella sul merito (e cio avviene normalmente, quando la parte, per un criterio prudenziale, abbia subordinato, espressamente o implicitamente, l'esame delle istanze restitutorie all'esito definitivo del giudizio di rinvio) e puo anche essere anteriore a tale ultima pronuncia, e alla stessa instaurazione effettiva del giudizio di rinvio in senso proprio ove cio risponda ad un manifestato interesse della parte. (Conf 771/61 1976/60 986/59 234/59 3670/55 1834/54)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)