Sez. L, Sentenza n. 7605 del 16/12/1986 (Rv. 449622 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - PROCEDIMENTI - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDA DI RESTITUZIONE CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - TERMINI - ESTINZIONE DEL PROCESSO PRINCIPALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA - PROCEDIMENTI - CONCLUSIONI NUOVE - DOMANDA DI RESTITUZIONE CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE - PROPONIBILITÀ - TERMINI - ESTINZIONE DEL PROCESSO PRINCIPALE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
La Competenza funzionale del giudice di rinvio (art. 389 cod. proc. civ.) in ordine alla domanda di restituzione (conseguente alla sentenza di Cassazione) -la quale viene meno per effetto della mancata riassunzione della causa principale nel termine di un anno stabilito dall'art. 392 cod. proc. civ.- sussiste, nonostante l'Estinzione del processo principale, nel caso in cui l'istanza di restituzione sia stata proposta prima della scadenza del termine di riassunzione, atteso che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la Competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. (V 510/62, mass n 250798; (V 510/62, mass n 250799; (V 4634/57, mass n 882847).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)