Sez. 1, Sentenza n. 5948 del 11/11/1982 (Rv. 423699 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI NON PECUNIARI - CREDITI DEI PRESTATORI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - LIMITI TEMPORALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI NON PECUNIARI - CREDITI DEI PRESTATORI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - LIMITI TEMPORALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.*
L'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., in tema di rivalutazione del credito del prestatore di lavoro, non opera per il tempo successivo all'apertura del procedimento concorsuale a carico del datore di lavoro, tenuto conto che, per tale periodo, non è configurabile un inadempimento e che la norma citata non introduce deroghe, né si sovrappone alle regole che presiedono al concorso dei creditori né, in particolare, a quelle di cui all'art. 59 R.d. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, qualora il datore di lavoro venga dichiarato fallito, il suddetto credito va ammesso al passivo secondo il valore monetario rivalutato e determinato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. (V 2335/82, mass n 420215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)