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Sez. L, Sentenza n. 6462 del 07/12/1984 (Rv. 438042 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - OPERATIVITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI UN PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438042-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO - OPERATIVITÀ PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALL'APERTURA DI UN PROCEDIMENTO CONCORSUALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo il quale il giudice deve rivalutare il credito del prestatore di lavoro, con decorrenza dalla data di maturazione, ancorché anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge, per assegnarlo ai valori monetari del momento della decisione) non opera, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 della Costituzione (V. Sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 21 luglio 1981), per il tempo successivo all'apertura di un procedimento concorsuale a carico del datore di lavoro, tenuto conto che, per tale periodo, non è configurabile un inadempimento e che la norma medesima non introduce deroghe alle regole che presiedono al concorso dei creditori, in particolare a quelle di cui all'art. 59 del R.d. marzo 1942 n. 267. Pertanto, qualora il datore di lavoro venga dichiarato fallito, il credito del prestatore di lavoro va annesso al passivo secondo il valore monetario rivalutato con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. (Conf 5948/82, mass n 423699; (Conf 1670/82, mass n 419500).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)