Sez. 2, Sentenza n. 20228 del 18/09/2009 (Rv. 609627 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - TERMINE UTILE | Spoglio clandestino - Onere probatorio dell'attore in possessoria - Contenuto - Intempestività dell'azione per decorso del termine - Onere probatorio a carico del convenuto - Sussistenza.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - TERMINE UTILE
Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza; resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)