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Sez. 2, Sentenza n. 1036 del 28/01/1995 (Rv. 490070 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - TERMINE UTILE | Spoglio clandestino - Onere probatorio dell'attore in possessoria - Intempestività dell'azione per decorso del termine - Onere probatorio a carico del convenuto.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490070-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - TERMINE UTILE

Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, costituendo condizione per l'esercizio della stessa il non avvenuto decorso del relativo termine (che è di decadenza, non già di prescrizione) - deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, essendo implicito, in tale ipotesi, che il termine in questione non poteva iniziare a decorrere se non dal momento in cui fosse cessata la clandestinità e lo spossessato fosse a conoscenza dell'illecito (o avesse avuto la possibilità di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza, esigibile nella cura dei propri interessi); resta, pertanto, a carico del convenuto la dimostrazione, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 cod. civ., del fatto estintivo, vale a dire dell'intempestività dell'azione per decorso dell'indicato termine, rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)