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Sez. 1, Sentenza n. 52 del 03/01/2001 (Rv. 542931 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Decisione di primo grado in ordine al ricorso avverso il decreto di espulsione - Reclamabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale della relativa normativa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542931-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, a norma dell'art. 13 D.Lgs n. 86 del 1998, introdotto dall'art. 4 D.Lgs n. 113 del 1999, il provvedimento del giudice di primo grado adottato in seguito a ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di espulsione non è più reclamabile, bensì solo ricorribile in cassazione, senza che sia perciò prospettabile un dubbio di legittimità costituzionale in relazione alla norma sopra richiamata, atteso che la costituzione non prevede il diritto ad un'impugnativa di merito e che il diritto di difesa può ben essere garantito da un solo grado di merito e dal controllo di legittimita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)