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Sez. 1, Sentenza n. 15328 del 21/07/2005 (Rv. 583712 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Opposizione - Decisione di primo grado - Reclamabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583712-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai sensi dell'art. 13 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento con il quale il giudice decide sull'opposizione al decreto di espulsione non è reclamabile, ma è soltanto ricorribile per cassazione, e tale scelta del legislatore non può ritenersi contrastante con i principi di cui agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., giacché la Costituzione non prevede il diritto ad una impugnativa di merito, ben potendo il diritto di difesa essere garantito da un solo grado di merito e dal controllo di legittimità assicurato dalla previsione della ricorribilità in cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)