Sez. U, Ordinanza n. 1767 del 26/01/2011 (Rv. 615997 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Direttore generale di unità sanitaria locale - Provvedimento di decadenza dall'incarico - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario riguardo all'impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale in relazione alla risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi o quando la gestione aziendale presenti una situazione di grave disavanzo ovvero per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità, di cui all'art. 3 bis, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, in quanto tale risoluzione è equiparabile alla risoluzione per inadempimento e coinvolge situazioni di diritto soggettivo tutelabili dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, le S.U., nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno rilevato che il "petitum" sostanziale riguardava la legittimità del provvedimento di decadenza dall'incarico deliberato dalla Giunta Regionale, senza che assumessero rilievo né eventuali pronunce del giudice amministrativo emesse in altre analoghe controversie, né i provvedimenti cautelari pronunciati dal TAR nella stessa controversia, inidonei, in quanto tali, ad assumere forza di giudicato e a risolvere la questione attinente alla giurisdizione).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)