Sez. U, Sentenza n. 21677 del 23/09/2013 (Rv. 627415 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Provvedimento con cui una A.S.L. dispone la disattivazione di un punto di primo soccorso e l'assegnazione dei medici ad altra struttura - Impugnazione - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - cui sono devolute le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma secondo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - l'impugnazione proposta da alcuni medici nei confronti della determinazione della Direzione generale di una A.S.L., con la quale viene disposta la disattivazione di un punto di primo soccorso, con conseguente loro assegnazione ad altra struttura di pronto soccorso, in quanto il "petitum" sostanziale ha ad oggetto non la legittimità della disattivazione del nosocomio, ma la conseguenza del provvedimento paventata dai ricorrenti, consistente nel trasferimento ad altra sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)