diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 394 del 17/01/1984 (Rv. 432624 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432624-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA - ESERCIZIO - CONDIZIONI.*

Nelle leggi sulla proroga agraria, ai fini della Determinazione della nozione di coltivatore diretto è stato abbandonato il criterio del limite dell'estensione del fondo, previsto dall'art. 1647 cod. civ., sostituito da quello della capacità lavorativa, operandosi poi, in relazione a questa, una distinzione tra la posizione del concedente che intende opporsi alla proroga - richiedendosi che la capacità sua e della sua famiglia sia proporzionata alle esigenze del fondo, nel senso di poterle soddisfare almeno in via prevalente rispetto alla manodopera estranea - e quella dell'affittuario che della proroga intenda avvalersi, per il quale la suddetta capacità deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo. Conseguentemente, ai fini dell'Esercizio del diritto di ripresa, non assume rilievo la circostanza se l'estensione del fondo consenta al coltivatore di disporre di un'eccedenza di prodotti da collocare sul mercato o se, invece, dia luogo a un raccolto destinato esclusivamente al consumo del coltivatore e dei suoi familiari, richiedendosi soltanto che la superficie del terreno non sia così esigua da permettere una coltivazione a mero scopo di diletto. (Conf 6701/81, mass n 417575).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)