Sez. L, Sentenza n. 3344 del 04/06/1985 (Rv. 441010 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ "PREMIO DI FINE SERVIZIO" CORRISPOSTA DALL'INADEL - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DI COMPUTO ALLA PARTE DI INDENNITÀ RELATIVA ALLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE SPETTANTE AGLI EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - INDENNITÀ "PREMIO DI FINE SERVIZIO" CORRISPOSTA DALL'INADEL - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MISURA DI UN QUINDICESIMO DELLA RETRIBUZIONE DI DODICI MESI IN RAGIONE DELL'OTTANTA PER CENTO - NECESSITÀ - APPLICABILITÀ DEL CRITERIO DI COMPUTO ALLA PARTE DI INDENNITÀ RELATIVA ALLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE SPETTANTE AGLI EX COMBATTENTI ED ASSIMILATI - RICHIAMO ALL'ART. 1, PRIMO COMMA, D.P.R. N. 759 DEL 1965 - PORTATA.*
Con riguardo all'indennità premio di servizio dovuta dalla i.N.A.D.e.L. ai dipendenti degli enti locali, il criterio di computo (un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi considerata in ragione dell'ottanta per cento) stabilito dallo art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 dev'essere applicato anche per il calcolo della parte della stessa indennità relativa alla anzianità convenzionale riconosciuta agli ex combattenti (ed assimilati) dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, tenuto conto che il richiamo all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (trattamento previdenziale dei dipendenti statali), operata dal quinto comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (recante modificazioni della suddetta legge n. 336 del 1970), non comporta la sostituzione di detta misura (un quindicesimo) con quella di un dodicesimo prevista per gli impiegati dello stato, ma fungendo da limite, lascia operanti le norme dei singoli ordinamenti se ed in quanto non implichino un trattamento più favorevole. (Conf mass n 2564/84, mass n 434576).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)