Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 10/07/1979 (Rv. 400417 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO DELLE PRETESE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO DELLE PRETESE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
Per aversi rinuncia tacita alla prescrizione e necessaria un'incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta dello stesso di avvalersi della prescrizione: a tal fine non e sufficiente l'accettazione della discussione sul merito delle pretese avanzate dal creditore, non potendosene dedurre l'inequivocabile volonta di rinunziare alla prescrizione gia maturata. (Conf 5516/77, mass n 389156; (Conf 4432/77, mass n 388027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)