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Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 10/07/1979 (Rv. 400417 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO DELLE PRETESE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400417-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL MERITO DELLE PRETESE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*

Per aversi rinuncia tacita alla prescrizione e necessaria un'incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta dello stesso di avvalersi della prescrizione: a tal fine non e sufficiente l'accettazione della discussione sul merito delle pretese avanzate dal creditore, non potendosene dedurre l'inequivocabile volonta di rinunziare alla prescrizione gia maturata. (Conf 5516/77, mass n 389156; (Conf 4432/77, mass n 388027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)