diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5516 del 17/12/1977 (Rv. 389156 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1977-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389156-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*

Perche possa ritenersi sussistere rinuncia tacita alla prescrizione, e necessaria un'incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioe che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilita di diversa interpretazione, l'inequivocabile volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata, ed a tale fine non e certo sufficiente l'avere accettato la discussione sul merito delle pretese avanzate dalla controparte. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito, che non aveva ravvisato una rinuncia all'eccezione di prescrizione in una lettera inviata dall'ENEL ad un dipendente, per invitarlo a documentare le sue pretese). (Conf 178/75, mass n 373353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)