Sez. 3, Sentenza n. 307 del 30/01/1968 (Rv. 331244 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA- RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO- AL PROCURATORE COSTITUITO.*
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA- RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO- AL PROCURATORE COSTITUITO.*
La riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice adito, va fatta, nel termine stabilito dall'art.50 cod.proc.civ., a norma dell'art 170 dello stesso codice e dell'art 125 delle relative Disposizioni di attuazione, e cioe mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non gia alla parte personalmente. Pertanto, se l'atto di riassunzione sia stato notificato alla parte personalmente, anziche al procuratore, e la parte stessa non siasi costituita nella fase di riassunzione, tale difetto, investendo la regolarita del contraddittorio, importa la nullita di tutta tale fase del giudizio e delle sentenze emesse nella stessa fase.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)