Sez. L, Sentenza n. 241 del 10/01/1981 (Rv. 410651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - ALLA PARTE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTIVO - ALLA PARTE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, al quale il giudice adito abbia rimesso le parti declinando la propria Competenza, va fatta, nel termine eventualmente stabilito dalla sentenza d'incompetenza o in quello previsto dall'art 50 cod proc civ, a norma delle Disposizioni dell'art 170 dello stesso codice e dell'art 125 delle relative norme di attuazione, e cioe mediante notifica dell'atto riassuntivo al procuratore costituito e non gia alla parte direttamente e personalmente. Ne consegue che la notifica diretta e personale di tale atto alla parte invece che al procuratore da luogo ad un difetto che, investendo la regolarita del contraddittorio, importa la nullita di tutto il giudizio svoltosi nella fase di riassunzione e della sentenza emessa a conclusione di esso, esclusa soltanto l'ipotesi che la parte destinataria della notifica si sia costituita in detta fase, nel qual caso il vizio e sanato ai sensi dell'art 156, terzo comma, cod proc civ. (V 4248/77, mass n 387873; (V 83/75, mass n 373236; (Conf 142/73, mass n 361903; (Conf 3126/71, mass n 354465; (Conf 307/68, mass n 331244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)