Sez. 2, Sentenza n. 2722 del 06/03/1993 (Rv. 481287 - 01)
Prova civile - Onere della prova - In genere | Rispetto delle distanze legali fra le costruzioni - Azione reale - Legittimazione passiva del proprietario della costruzione illegittima - Onere probatorio a carico dell'attore - Trasferimento della proprietà della costruzione in data anteriore al giudizio d'impugnazione - Eccezione in senso proprio del convenuto in sede di gravame - Onere probatorio.
Prova civile - Onere della prova - In genere
L'azione reale volta al rispetto delle distanze legali fra le costruzioni deve essere proposta nei confronti del proprietario della costruzione illegittima, solo costui potendo essere destinatario dell'ordine di demolizione che tale azione tende ad ottenere. L'onere della prova della titolarità del diritto di proprietà della costruzione, che si assume illegittima, grava sull'attore, salvo che l'anzidetta titolarità non sia contestata dalla controparte costituita e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa. In questa ipotesi, il successivo assunto del convenuto in sede di gravame di aver trasferito la proprietà della costruzione a terzi in data anteriore a quella dell'instaurazione del giudizio, si configura come un'eccezione in senso proprio, di cui lo stesso convenuto è tenuto a fornire la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)