Sez. 3, Sentenza n. 1321 del 03/02/1995 (Rv. 490283 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ | Assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio - Questione di merito - Prova delle circostanze relative a tale assunto - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ
L'assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio (in quanto, nella specie, mero tramite per la consegna della somma di denaro data a mutuo dall'attore ad un terzo) non da luogo ad una questione di legittimazione "ad causam" ma attiene al merito, con la conseguenza che, con riguardo alla prova delle circostanze relative, la individuazione sul convenuto del soggetto passivo di quel rapporto si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)