Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203968 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti | Truffa in danno dell'AIMA o frode comunitaria - Momento consumativo del reato in caso di erogazione non dovuta di premi per la trasformazione del tabacco greggio - Fattispecie.
Reati contro il patrimonio - Delitti
La circostanza che secondo la normativa CEE-AIMA il diritto al premio spettante agli utilizzatori acquirenti di tabacco direttamente dai produttori, per l'attività di trasformazione del prodotto greggio destinata all'esportazione, maturi quando il tabacco esce dal magazzino del trasformatore munito di tutta la documentazione degli organi di controllo AIMA non esclude che il delitto di truffa (o quello ex art. 2 della legge n. 898 del 1986) si consuma solo quando il premio viene effettivamente corrisposto, potendosi, prima di tale momento, parlare soltanto di tentativo. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di falso ex art. 490 cod. pen. strumentale alla truffa, in cui la difesa, al fine di sostenere la corrispondenza al vero delle attestazioni del controllore AIMA, aveva dedotto che, poiché la normativa CEE-AIMA stabilisce che il premio matura in un momento precedente i controlli doganali, e precisamente quando il tabacco esce dal magazzino con tutta la documentazione di riscontro redatta e vidimata dagli organi di controllo dell'AIMA, i controlli doganali avverrebbero "post delictum", e cioè dopo la consumazione del delitto di truffa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)