Sez. 3, Sentenza n. 12639 del 29/09/1999 Ud. (dep. 09/11/1999) Rv. 214899 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Frode comunitaria - Momento consumativo del reato - Individuazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
La semplice presentazione di una domanda con dati falsi configura in se stessa un atto idoneo a porre in esser la truffa comunitaria(di cui all'art. 2 del D.L. 27 ottobre 1986 n. 701, convertito con legge 23 dicembre 1986 n. 898). Tuttavia nel caso in cui ci si astenga dal presentare l'ulteriore documentazione richiesta dal comune come condizione necessaria per dare corso alla pratica, si realizza un caso di desistenza volontaria, benché non spontanea in quanto occasionata dalla richiesta comunale di integrazione documentale, che interrompe l'iter perfezionativo del reato prima che questo sia portato a compimento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 CORTE COST., Decreto Legge 27/10/1986 num. 701 art. 2, Legge 23/12/1986 num. 898 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)