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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3004 del 16/02/2016 (Rv. 638574 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Omessa richiesta, nei termini di legge, dell'autorizzazione ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Decreto di espulsione - Violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638574-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di immigrazione, il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omesso di chiedere, nei termini di legge, al tribunale per i minorenni il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute, è illegittimo, per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare di cui all'art. 5, comma 5, e 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove non contenga alcun riferimento alle ragioni per cui non è stata presa in considerazione la sua situazione familiare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)