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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29996 del 31/12/2020 (Rv. 660133 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rinnovo - Ammissibilità - Condizioni - Proroga - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660133-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede che il tribunale per i minorenni possa, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trovi sul territorio italiano, autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare per un periodo di tempo determinato, non esclude la possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione, tenuto conto del prioritario interesse del minore e sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla norma e sia compiuto in termini favorevoli un nuovo giudizio prognostico all'attualità; è invece incompatibile con la disciplina in esame la proroga dell'autorizzazione, da intendersi come mero differimento del termine di scadenza dell'autorizzazione già riconosciuta, meccanismo che risulterebbe del tutto sganciato dalla ricorrenza dei presupposti sopra indicati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)