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Sez. 6, Sentenza n. 1603 del 25/10/1967 Ud. (dep. 28/11/1967) Rv. 106150 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE - VENDITA DI PRODOTTI CON DENOMINAZIONI DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106150-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - OBBLIGATORIE - VENDITA DI PRODOTTI CON DENOMINAZIONI DIVERSE DA QUELLE PRESCRITTE - FATTISPECIE.*

Il disposto dell'art 13 legge 30 aprile 1962, n 283 non mira alla tutela dell'acquirente dotato di specifica Competenza e di particolari cognizioni, ma tende, come in ogni caso di prevenzione e repressione di fatti fraudolenti, alla difesa dell'acquirente di accortezza e cognizioni medie e specialmente di coloro che hanno minore attitudine a rendersi conto da se medesimi delle manovre ingannevoli altrui. Integra, pertanto, la predetta contravvenzione il fatto di porre in vendita zucchero vanigliato con la denominazione dì vaniglina zuccheratà, a nulla rilevando che trattasi di prodotto destinato a esercizi commerciali ed a persone(drogherie, dolcieri eccetera)molto esperte in materia di dolcificazione ed aromatizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)