Sez. 1, Sentenza n. 939 del 03/05/1982 Cc. (dep. 21/07/1982) Rv. 154705 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ESTREMI - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di concessione o di revoca del beneficio della libertà provvisoria, spetta alla Corte di Cassazione il solo Sindacato di legittimità, limitato all'accertamento dell'adeguatezza, della logicità e dell'aderenza della motivazione ai fatti contestati: tale controllo non può essere esteso al merito degli apprezzamenti manifestati dal giudice circa la gravità dei reati, la pericolosità sociale dell'imputato e la probabile futura commissione di altri reati che mettano in pericolo le esigenze della collettività. (Conf mass n 116031; (Conf mass n 088212).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)