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Sez. U, Sentenza n. 2436 del 19/03/1997 (Rv. 503112 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Annullamento della revoca o della decadenza di una concessione - Situazione di diritto soggettivo connessa al rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503112-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

Una volta emanata dal giudice amministrativo una pronuncia definitiva di annullamento per illegittimità del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione amministrativa, deve riconoscersi azione davanti al giudice ordinario per conseguire il ristoro dei danni derivanti da quell'atto illegittimo, a prescindere dalla ragione dell'illegittimità medesima, atteso che la posizione del suddetto titolare, avendo natura di diritto soggettivo, prima del provvedimento di decadenza, riacquista questa consistenza per effetto del venir meno retroattivamente dell'affievolimento scaturito dal provvedimento stesso, in conseguenza del suo annullamento. Ove però tale diritto soggettivo risulti direttamente o indirettamente collegato con un rapporto di pubblico impiego, nel senso che questo, pur non integrando il fatto costitutivo della pretesa fatta valere dall'attore, possa tuttavia essere considerato come l'antecedente necessario e non occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale (come, nella specie, nel caso del custode di un edificio scolastico che abbia avuto in concessione il godimento di un alloggio di servizio, del quale era stato ordinato il rilascio), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, avendo ad oggetto il rapporto, investe anche la pretesa risarcitoria per inadempimento della P.A. (che non è riconducibile all'ipotesi di diritti patrimoniali conseguenziali)

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)