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Sez. U, Ordinanza n. 10870 del 30/04/2008 (Rv. 602894 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Alloggio di servizio in concessione a pubblico dipendente - Mancato pagamento dei canoni dovuti - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro) - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602894-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell'esercizio delle sue funzioni", così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/04/1990 num. 105 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)