diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 745 del 08/01/1997 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206671 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO | Condizione della presenza del difensore - Non opera per i soggetti raggiunti da indizi di colpevolezza solo dopo l'incidente o sulla base di esso.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206671-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO

La regola della partecipazione del difensore dell'indagato all'assunzione della prova in sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, non riguarda quei soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza, dato che, per definizione, nei loro confronti nessun contraddittorio poteva essere assicurato. (Conf. Sent. 181, 16 maggio 1994, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 403 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)