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Sez. 3, Sentenza n. 514 del 06/11/2002 Ud. (dep. 10/01/2003) Rv. 223355 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO | Presenza delle parti all'attività di istruzione probatoria - Richiesta di ripetizione in dibattimento - Diritto - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223355-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO

Nel caso in cui sia stato disposto l'incidente probatorio ai sensi dell'art. 398, c. 5 bis cod. proc. pen. per reati sessuali commessi in danno di minori di anni sedici, deve essere escluso il diritto delle parti che vi abbiano partecipato alla ripetizione in dibattimento delle attività di istruzione probatoria espletate in tale sede (Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come le complete garanzie del contraddittorio e della difesa siano assicurate dall'utilizzabilità degli atti prevista ai sensi degli artt. 403 e 431 lett. e) cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 403 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)