Sez. 3, Sentenza n. 7801 del 31/03/2010 (Rv. 612251 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Indennità prevista dall'art. 15 della legge n. 11 del 1971 - Precedente consenso del concedente - Necessità - Consenso risultante da pattuizione inserita nel corpo del contratto - Validità - Regime anteriore - Indennizzabilità ai sensi dell'abrogato art. 1651 cod. civ.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di contratti agrari, l'affittuario che ha eseguito miglioramenti sul fondo ha diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, a condizione che gli stessi siano preceduti dal consenso del concedente, che può essere coevo alla conclusione del contratto di affitto ma anche inserito nel corpo stesso delle pattuizioni contrattuali, e che costituisce una condizione legittimante di tipo autorizzativo; ove le migliorie, invece, siano state eseguite in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge, le stesse sono indennizzabili anche se non precedute da autorizzazione, alle condizioni indicate dall'abrogato art. 1651 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)